Condizioni Generali di Vendita di Armacell Austria GmbH
Articolo 1 – Disposizioni generali e ambito di applicazione

(1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) disciplinano tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri clienti (“Acquirente”). Le CGV si applicano solo se l’Acquirente è un imprenditore, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato.

(2) Le CGV si applicano, in particolare, ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili (“Merce”), indipendentemente dal fatto che la Merce sia prodotta da noi stessi o acquistata da fornitori. Se non diversamente concordato, le CGV si applicheranno come accordo quadro per contratti futuri simili, senza la necessità di un riferimento in ogni singolo caso. Le CGV si applicano nella versione vigente al momento dell’ordine dell’Acquirente.

(3) Si applicano esclusivamente le nostre CGV. Le Condizioni Generali di Contratto (CGC) divergenti, contrastanti o aggiuntive dell’Acquirente diverranno parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui la relativa validità sia stata da noi espressamente accettata. Tale necessità di consenso si applica in ogni caso, anche se, ad esempio, effettuiamo la consegna all’Acquirente senza riserve, consapevoli delle sue CGC.

(4) Eventuali accordi individuali stipulati con l’Acquirente in singoli casi (compresi accordi collaterali, integrazioni e modifiche) prevarranno in ogni caso sulle presenti CGV. Per il contenuto di tali accordi farà piena prova un accordo scritto o la nostra conferma scritta, salvo prova contraria.

(5) Le dichiarazioni e le notificazioni legalmente rilevanti dell’Acquirente successive alla conclusione del contratto (ad es. fissazione di scadenze, denuncia di vizi, dichiarazione di recesso o di riduzione) dovranno essere effettuate per iscritto per essere efficaci.

(6) I riferimenti alla validità delle disposizioni di legge sono unicamente a scopo chiarificatore. Si applicano pertanto le disposizioni di legge anche in assenza di tale chiarimento, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.

Articolo 2 – Conclusione del contratto

(1) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non sono vincolanti. Ciò vale anche se abbiamo fornito all’Acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. computi, calcoli), altre descrizioni dei prodotti o documenti, anche in forma elettronica.

(2) L’ordine della Merce da parte dell’Acquirente è considerato un’offerta contrattuale vincolante. Se non diversamente indicato nell’ordine, abbiamo il diritto di accettare questa offerta contrattuale entro 2 (due) settimane dal ricevimento della stessa.

(3) L’accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad esempio, tramite conferma d’ordine) o mediante la consegna della Merce all’Acquirente.

Articolo 3 – Termine di consegna e ritardo nella consegna

(1) Il termine di consegna sarà concordato individualmente oppure da noi specificato al momento dell’accettazione dell’ordine.

(2) Qualora non fossimo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per ragioni a noi non imputabili (mancata disponibilità del servizio), ne informeremo immediatamente l’Acquirente, comunicando a quest’ultimo al contempo il nuovo termine di consegna previsto. Qualora la Merce o il servizio non siano disponibili neppure entro il nuovo termine di consegna, saremo autorizzati a recedere in tutto o in parte dal contratto; rimborseremo tempestivamente qualsiasi corrispettivo già versato dall’Acquirente. In particolare, si considera come ipotesi di mancata disponibilità della Merce o del servizio in tal senso la mancata consegna tempestiva da parte del nostro fornitore, qualora abbiamo stipulato una congrua operazione di copertura, l’eventualità che né noi né il nostro fornitore siamo responsabili o il caso in cui non siamo tenuti a procurarci la Merce nella singola fattispecie.

(3) Il verificarsi di un nostro ritardo nella consegna sarà determinato in base alle disposizioni di legge.

(4) I diritti dell’Acquirente ai sensi dell’Articolo 9 delle presenti CGV e i nostri diritti ai sensi di legge, in particolare in caso di esclusione dell’obbligo di prestazione (ad esempio, per impossibilità o inaccettabilità della prestazione e/o dell’adempimento successivo, rimarranno inalterati.

Articolo 4 – Consegna, trasferimento del rischio, accettazione e ritardo nell’accettazione

(1) La Merce viene consegnata franco magazzino, che costituisce inoltre il luogo di adempimento per la consegna e gli eventuali adempimenti successivi. Su richiesta e a spese dell’Acquirente, la Merce sarà spedita ad un altro luogo di destinazione (vendita a distanza con spedizione in un luogo diverso dal luogo di adempimento). Ove non diversamente concordato, saremo autorizzati a determinare noi stessi le modalità di spedizione (in particolare, vettore, percorso di spedizione, imballaggio).

(2) Il rischio di perdita e di deterioramento accidentale della Merce si trasferisce in capo all’Acquirente al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita a distanza, tuttavia, il rischio di perdita e di deterioramento accidentale della Merce, nonché il rischio di ritardo, si trasferiscono al momento della consegna della Merce in capo allo spedizioniere, al vettore o ad altra persona o organizzazione designata per effettuare la spedizione.

(3) Qualora, in via eccezionale, vengano rivendicate nei nostri confronti pretese per danni o perdite dovute al trasporto, l’Acquirente potrà farle valere solo nel caso in cui abbia debitamente annotato il danno e/o la perdita sui documenti di trasporto e sulle fatture di trasporto nonché redatto un verbale prima del pagamento del trasporto, e qualora abbia notificato a noi o alle società di trasporto tali danni o perdite entro un termine di decadenza di 5 (cinque) giorni. Dopo il ricevimento della Merce nel luogo di destinazione, la Merce, compreso l’imballaggio, dovrà essere tenuta a nostra disposizione per l’ispezione. Se la Merce non è stata ricevuta, la notifica è necessaria entro un termine di decadenza di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della notifica di disponibilità alla spedizione.

(4) Se l’Acquirente è in ritardo nell’accettazione, non collabora o se la consegna è ritardata per altri motivi di cui l’Acquirente è responsabile, avremo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni da ciò risultanti, comprese le spese aggiuntive (ad esempio, costi di stoccaggio). In tal caso, addebiteremo un risarcimento forfettario dello 0,1% dell’importo dell’ordine per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna, fino ad un massimo pari al 5% dell’importo dell’ordine, a titolo di penale contrattuale.

La prova del maggior danno e le nostre rivendicazioni ai sensi di legge (in particolare, il rimborso delle spese aggiuntive, il risarcimento ragionevole, la risoluzione) rimarranno impregiudicate; tuttavia, l’importo forfettario sarà compensato da ulteriori rivendicazioni di carattere monetario. L’Acquirente avrà la facoltà di dimostrare che non abbiamo riportato alcun danno o che comunque tale danno è nettamente inferiore all’importo forfettario di cui sopra.

Articolo 5 – Prezzi e condizioni di pagamento

(1) Qualora non diversamente concordato in singoli casi, si applicano i nostri prezzi vigenti al momento della conclusione del contratto, franco magazzino, più l’imposta sul valore aggiunto prevista per legge.

(2) In caso di vendita a distanza con spedizione in un luogo diverso dal luogo di adempimento (Articolo 4 comma 1), l’Acquirente dovrà sostenere le spese di trasporto franco magazzino e i costi di un’eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dall’Acquirente stesso.

(3) Il prezzo di acquisto è esigibile entro 8 (otto) giorni dalla data di fatturazione e di consegna, fornitura della Merce o accettazione della stessa. Tuttavia, saremo autorizzati in qualsiasi momento, anche nell’ambito di un rapporto commerciale in corso, ad effettuare una consegna totale o parziale solo previo pagamento anticipato. Al più tardi con la conferma dell’ordine, provvederemo a dichiarare una riserva corrispondente.

(4) L’Acquirente risulterà inadempiente alla scadenza del termine di pagamento sopra indicato. Durante il periodo di mora, saranno addebitati interessi sul prezzo di acquisto ad un tasso del 5% superiore al tasso di sconto della Banca Nazionale Austriaca e le spese di sollecito pari a 11 euro per ogni sollecito. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori richieste di risarcimento per i danni da ritardo.

(5) L’Acquirente avrà il diritto alla compensazione o alla trattenuta del pagamento solo ove il suo credito sia stato accertato con decisione passata in giudicato o sia incontestato. In caso di vizi nella consegna, le contro-pretese dell’Acquirente in relazione a detta consegna (in particolare, ai sensi dell’Articolo 8 comma 6 frase 2 delle presenti CGV) rimarranno impregiudicate.

(6) Qualora, dopo la stipula del contratto, risulti evidente (ad esempio, attraverso la richiesta di apertura di una procedura d’insolvenza) che il nostro diritto al prezzo d’acquisto sia compromesso dalla mancanza di solvibilità dell’Acquirente, avremo il diritto, in conformità alle disposizioni di legge, di rifiutare l’adempimento e, se necessario dopo la fissazione di un termine ragionevole, di recedere dal contratto.

Articolo 6 – Riserva di proprietà

(1) Ci riserviamo la proprietà della Merce venduta fino al completo pagamento di tutti i crediti attuali e futuri derivanti dal contratto d’acquisto e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti).

(2) La Merce soggetta a riserva di proprietà non può essere data in pegno o ceduta a terzi a titolo di garanzia fino al completo pagamento dei crediti garantiti. L’Acquirente è tenuto ad informarci tempestivamente per iscritto qualora venga presentata una richiesta di apertura di una procedura d’insolvenza o qualora un terzo sottoponga ad un vincolo la Merce di nostra proprietà (ad es. pignoramento).

(3) In caso di violazione del contratto da parte dell’Acquirente, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo d’acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal contratto secondo le disposizioni di legge e a richiedere la restituzione della Merce sulla base della riserva di proprietà e del recesso. Se l’Acquirente non paga il prezzo d’acquisto dovuto, saremo autorizzati a far valere tali diritti solo nel caso in cui avremo precedentemente fissato all’Acquirente, senza successo, un termine ragionevole per il pagamento o qualora tale termine sia dispensabile in base alle disposizioni di legge.

(4) L’Acquirente avrà il diritto di rivendere e/o trasformare la Merce soggetta a riserva di proprietà nel corso dell’ordinario svolgimento dell’attività fino alla revoca ai sensi del successivo comma (c). In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni.

(a) La riserva di proprietà si estende all’intero valore dei prodotti risultanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione della nostra Merce. Se la riserva di proprietà di terzi sulla lavorazione, la miscelazione o la combinazione con le loro Merci persiste, acquisiremo la comproprietà solo in proporzione ai valori di fatturazione delle Merci lavorate, miscelate o combinate. Per tutti gli altri aspetti, al prodotto risultante si applicheranno le stesse condizioni della Merce consegnata con riserva di proprietà.

(b) L’Acquirente dovrà cedere a noi, a titolo di garanzia, qualsiasi diritto nei confronti di terzi derivante dalla rivendita della Merce o del prodotto in toto o, se del caso, per l’importo della nostra quota di comproprietà ai sensi del comma precedente (importo finale della fattura, IVA inclusa). Con la presente accettiamo la cessione. Gli obblighi dell’Acquirente ai sensi del comma 2 di cui sopra si applicano anche ai crediti ceduti.

(c) Oltre a noi, anche l’Acquirente sarà autorizzato a riscuotere il credito. Ci impegniamo a non riscuotere il credito fintanto che l’Acquirente adempirà ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti e non vi sarà alcuna carenza di solvibilità, e non faremo, in tal caso, valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del comma 3. In tal caso, tuttavia, potremo esigere che l’Acquirente ci notifichi i crediti ceduti e i relativi debitori, che fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i documenti pertinenti e informi i debitori (terzi) della cessione. Inoltre, in questo caso avremo il diritto di revocare l’autorizzazione dell’Acquirente a rivendere e trattare la Merce con riserva di proprietà.

(d) Su richiesta dell’Acquirente, svincoleremo garanzie a nostra discrezione, nella misura in cui il loro valore realizzabile superi di oltre il 10% i nostri crediti.

(5) Laddove la riserva di proprietà o la cessione non siano giuridicamente efficaci in base alla legge nella cui giurisdizione si trova la Merce, si considererà concordata la garanzia corrispondente alla riserva di proprietà o alla cessione in tale giurisdizione. Qualora sia necessaria la cooperazione dell’Acquirente per la creazione, egli sarà tenuto, su nostra richiesta, a prendere tutte le misure ragionevoli a proprie spese necessarie per stabilire e mantenere tali diritti.

Articolo 7 – Annullamento da parte dell’Acquirente e restituzione della Merce

Se l’Acquirente annulla un ordine senza motivo, saremo autorizzati a richiedere un risarcimento maggiore, pari al 30% dell’importo dell’ordine, senza pregiudizio di altri diritti. I resi saranno accettati solo previo accordo e a fronte di una commissione del 30%, mentre le spese di restituzione saranno a carico dell’Acquirente. Gli imballaggi danneggiati saranno fatturati separatamente, compresi i costi di manodopera. I resi saranno accettati solo mediante una nota di reso scritta e confermata da Armacell Austria GmbH. Non sarà possibile la restituzione di prodotti personalizzati, Merci fabbricate secondo le specifiche del Cliente o altre Merci speciali.

Articolo 8 – Rivendicazioni dell’Acquirente dovute a vizi

(1) Per i diritti dell’Acquirente, in caso di vizi materiali e giuridici (comprese la consegna errata e di quantità minore), si applicheranno le disposizioni di legge, ove non diversamente specificato di seguito. Eventuali disposizioni di legge particolari in caso di consegna finale della Merce ad un consumatore rimarranno in ogni caso impregiudicate.

(2) La nostra responsabilità per i vizi è regolata, in particolare, dall’accordo raggiunto sulla qualità della Merce. Le descrizioni delle Merci indicate come tali, che sono state messe a disposizione dell’Acquirente prima dell’inoltro dell’ordine o che sono state incluse nel contratto allo stesso modo delle presenti CGV, saranno considerate un accordo sulla qualità della Merce.

(3) Qualora la qualità non sia stata concordata, per valutare l’esistenza o meno di un vizio si applicheranno le disposizioni di legge.

(4) I diritti vantati in ragione di vizi presuppongono che l’Acquirente abbia soddisfatto i requisiti di legge relativi all’esame immediato della Merce dopo il ricevimento e alla notifica di un vizio palese. Qualora si scopra un vizio durante l’esame o in un secondo momento, sarà necessario informarci tempestivamente per iscritto fornendo evidenze concrete del vizio. La notifica si considera tempestiva se viene effettuata entro una settimana dalla consegna. L’invio tempestivo della notifica sarà considerato sufficiente ai fini del rispetto del termine. Indipendentemente da questo obbligo di esaminare e notificare i vizi, l’Acquirente sarà tenuto a notificarci per iscritto i vizi palesi (comprese le consegne errate e di quantità minori) entro una settimana dalla consegna. L’invio tempestivo della notifica sarà, peraltro, considerato sufficiente ai fini del rispetto del termine. Qualora l’Acquirente non comunichi un vizio in modo corretto e tempestivo, resterà esclusa la nostra responsabilità per detto vizio non denunciato.
(5) Qualora la Merce consegnata sia viziata, potremo scegliere inizialmente se fornire un adempimento successivo eliminando il vizio (riparazione) o consegnando un articolo privo di vizi (sostituzione). Resta fermo il nostro diritto di rifiutare l’adempimento successivo in caso di applicazione delle disposizioni di legge.

(6) Siamo autorizzati a subordinare l’adempimento successivo all’avvenuto pagamento del prezzo di acquisto da parte dell’Acquirente. Tuttavia, l’Acquirente ha il diritto di trattenere parte del prezzo di acquisto in misura ragionevolmente proporzionale al vizio.

(7) L’Acquirente è tenuto a concederci il tempo e l’opportunità necessari per eseguire l’adempimento successivo dovuto. In particolare, dovrà consegnarci la Merce rifiutata ai fini dell’ispezione. In caso di consegna di Merce sostitutiva, l’Acquirente è tenuto a restituire l’articolo difettoso in conformità alle disposizioni di legge. L’adempimento successivo non comprende né lo smontaggio dell’oggetto difettoso né il suo rimontaggio, a meno che non fossimo originariamente obbligati al montaggio dello stesso.

(8) I costi per l’ispezione e il successivo adempimento, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale (non i costi di smontaggio e montaggio) saranno a nostro carico ove sia effettivamente riscontrato un vizio. In caso contrario, potremo richiedere all’Acquirente un risarcimento per i costi sostenuti a seguito di una richiesta ingiustificata di rettifica di un vizio (in particolare, i costi di ispezione e trasporto), a meno che il vizio non fosse riconoscibile dall’Acquirente.

(9) Qualora l’adempimento successivo non sia andato a buon fine o qualora un termine ragionevole per l’adempimento successivo fissato da parte dell’Acquirente sia infruttuosamente scaduto o sia dispensabile secondo le disposizioni di legge, l’Acquirente potrà recedere dal contratto di acquisto od ottenere la riduzione del prezzo di acquisto. Non è previsto il diritto di recesso in caso di vizi irrilevanti.

(10) I diritti dell’Acquirente per il risarcimento dei danni o il rimborso di spese futili sussistono solo in conformità all’Articolo 9, anche in caso di vizi, e sono altrimenti esclusi.

Articolo 9 – Ulteriori responsabilità

(1) Ove non diversamente indicato nelle presenti CGV, ivi comprese le seguenti disposizioni, in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali saremo responsabili secondo le disposizioni di legge.

(2) In caso di dolo e colpa grave risponderemo dei danni, indipendentemente dai fondamenti giuridici, nell’ambito della responsabilità per colpa. In caso di lieve negligenza, risponderemo, con riserva di uno standard di responsabilità più blando in conformità alle disposizioni di legge (ad esempio per la diligenza spesa nelle proprie attività), solo per

a) danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute, e

b) danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (un obbligo il cui adempimento consente in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in tal caso, tuttavia, la nostra responsabilità sarà limitata al danno prevedibile tipico del contratto. In ogni caso, non saremo responsabili per danni conseguenti o indiretti.

(3) Le limitazioni di responsabilità derivanti dal comma 2 di cui sopra si applicano anche alla violazione di obblighi da parte di e/o a favore di persone di cui siamo responsabili in base alle disposizioni di legge, rappresentanti legali e agenti vicari. Esse non si applicheranno di occultamento fraudolento di un vizio o qualora avessimo assunto una garanzia per la qualità della Merce.

(4) L’Acquirente potrà recedere o risolvere il contratto a causa della violazione di un obbligo che non consiste in un vizio, laddove risultassimo responsabili della violazione di detto obbligo. L’Acquirente è tenuto ad informarci inizialmente per iscritto delle condizioni di risoluzione; ci saranno in ogni caso concessi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta per correggere o porre rimedio alla violazione. Se la condizione non viene corretta o il vizio non viene eliminato entro tale periodo, l’Acquirente avrà il diritto di risolvere immediatamente il contratto inviandoci una comunicazione scritta di risoluzione.

(5) Le limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicano di conseguenza qualora l’Acquirente faccia valere una richiesta di rimborso di spese futili invece di una richiesta di risarcimento danni.

Articolo 10 – Prescrizione

(1) I reclami derivanti da vizi materiali e giuridici si prescriveranno entro un anno dalla consegna. Qualora venga concordata l’accettazione, il termine di prescrizione legale decorrerà da quest’ultima. I reclami per vizi occulti si prescriveranno decorsi 6 (sei) mesi dalla consegna.
(2) Tuttavia, qualora l’oggetto sia un edificio o un bene che è stato impiegato in un edificio secondo il suo uso normale e abbia determinato il vizio dello stesso (materiale da costruzione), il periodo di prescrizione sarà di cinque anni dalla consegna. Anche le altre norme speciali relative alle disposizioni di legge rimangono impregiudicate. Le richieste di risarcimento danni dell’Acquirente ai sensi dell’Articolo 9, comma 2 frase 1 e frase 2 lettera a si prescrivono esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.

Articolo 11 – Sanzioni, lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro

(1) L’Acquirente garantisce e dichiara che tutte le sue operazioni saranno e sono state condotte in ogni momento nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutte le sanzioni, le leggi anticorruzione, antiriciclaggio di denaro e antifinanziamento del terrorismo applicabili nei Paesi in cui ha sede e/o in cui opera.

L’Acquirente assicura e si impegna a comunicarci tempestivamente eventuali violazioni dell’Articolo 11 o la scoperta di tali violazioni.

Avremo il diritto di annullare immediatamente l’ordine dell’Acquirente in qualsiasi momento in caso di violazione effettiva o presunta dell’Articolo 11.

L’Acquirente è tenuto ad indennizzarci per qualsiasi perdita, costo, sanzione o pagamento che dovessimo sostenere a seguito di una sua violazione dell’Articolo 11.

(2) L’Acquirente garantisce e assicura che né lui né i suoi direttori, rappresentanti, dirigenti, agenti, azionisti diretti o indiretti, beneficiari effettivi, società controllanti, controllate o affiliate:
a) sono bersaglio di sanzioni imposte dalle autorità degli Stati Uniti o dell’Unione Europea;

b) hanno sede o operano in territori soggetti a sanzioni commerciali (tra cui, a mero titolo esemplificativo, Cuba, Bielorussia, Iran, Corea del Nord, Russia, Siria e il territorio della Crimea);

c) agiscono in modo da eludere le leggi e i regolamenti sulle sanzioni applicabili, né intraprendono attività che possano portare noi e/o una delle nostre affiliate ad essere ritenuti responsabili di violazioni di leggi e regolamenti in materia di sanzioni commerciali, economiche o finanziarie.

(3) Abbiamo tolleranza zero per la corruzione in qualsiasi forma e richiediamo all’Acquirente di rispettare la nostra Politica anticorruzione, come pubblicata di volta in volta sul sito web di Armacell, o politiche equivalenti e le leggi e i regolamenti anticorruzione applicabili nelle proprie attività commerciali, compreso il Bribery Act del Regno Unito.

Articolo 12 – Scelta della legge e foro competente

(1) Le presenti CGV e il rapporto contrattuale tra noi e l’Acquirente saranno disciplinati dal diritto sostanziale austriaco con l’esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

(2) Il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è Gödersdorf. Tuttavia, sarà nostra facoltà intentare un’azione legale presso il luogo di adempimento dell’obbligo di consegna, in conformità alle presenti CGV o ad un accordo individuale prevalente, nonché presso il foro competente generale dell’Acquirente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare per quanto riguarda la responsabilità esclusiva.

Versione: aprile 2025